[1]di lavoro

[2]Gli Enti competenti ed altri enti ed organizzazioni designate istituiscono, all'uopo, gruppi di lavoro misti al fine di definire metodi organizzativi e strumenti giuridici per la realizzazione di specifici programmi e progetti di cooperazione e con lo scopo di formulare proposte relative a nuovi campi di collaborazione.

Testo vigente dal 18 ottobre 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2002-09-27;227~accordo-art6 · fonte del testo