[1]all'attivita' del personale

[2]Conformemente alle leggi e agli altri atti normativi in vigore nel proprio Stato, ciascuna Parte adotta le necessarie misure, compreso il rilascio della documentazione necessaria, per agevolare l'ingresso nel territorio del proprio Stato e l'uscita dal territorio del proprio Stato delle persone inviate in missione ai fini dell'esecuzione del presente Accordo dall'altra Parte, dal suo Ente competente o da altri enti ed organizzazioni designati, nonche' dei loro familiari. Ogni Parte, in conformita' alle leggi e agli altri atti normativi in vigore nel proprio Stato, facilita il rilascio della documentazione necessaria per il soggiorno nel territorio del proprio Stato delle persone sopra indicate e dei loro familiari.

Testo vigente dal 18 ottobre 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2002-09-27;227~accordo-art11 · fonte del testo