Art. 3 (Atto di revisione)

[1]TESTO DELLA CONVENZIONE

[2](1) Il Consiglio d'amministrazione dell'Organizzazione europea dei brevetti e' autorizzato a stabilire, dietro proposta del Presidente dell'Ufficio europeo dei brevetti, un nuovo testo della Convenzione sul brevetto europeo. In questo nuovo testo, le disposizioni della Convenzione devono, se del caso, essere armonizzate a livello redazionale nelle tre lingue ufficiali. Inoltre le disposizioni della Convenzione possono essere oggetto di una nuova numerazione consecutiva ed i rinvii ad altre disposizioni della convenzione devono essere modificati in considerazione della nuova numerazione. (2) Il Consiglio d'amministrazione adotta il nuovo testo della Convenzione a maggioranza di tre quarti degli Stati contraenti rappresentati e votanti. Una volta adottato, il nuovo testo della Convenzione diviene parte integrante del presente atto di revisione.

Testo vigente dal 3 dicembre 2007

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2007-11-29;224~atto-di-revisione-art3 · fonte del testo