[1]della classificazione

[2]1. a) La classificazione consta:

  • i)del testo che e' stato stabilito in conformita' alle disposizioni della Convenzione europea sulla classificazione dei brevetti d'invenzione del 19 dicembre 1954 (denominata in seguito "Convenzione europea") e che e' entrato in vigore ed e' stato pubblicato dal Segretario generale del Consiglio d'Europa il 1 settembre 1968;
  • ii)delle modificazioni che sono entrate in vigore in virtu' dell'articolo 22) della Convenzione europea prima dell'entrata in vigore del presente Accordo;
  • iii)delle modificazioni apportate in seguito in virtu' dell'articolo 5 e che entrano in vigore conformemente all'articolo 6.
  • b)La guida d'utilizzazione e le note contenute nel testo della classificazione sono parti integranti della medesima. 2. a) Il testo di cui all'alinea 1 a) i) e' contenuto nei due esemplari autentici, nelle, lingue inglese e francese, depositati nel momento in cui il presente Accordo e' aperto alla firma, l'uno presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa e l'altro presso il Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Proprieta' Intellettuale (denominati in seguito rispettivamente "Direttore generale" e Organizzazione") istituita dalla Convenzione del 14 luglio 1967.
  • b)Le modificazioni di cui all'alinea 1 a) ii) sono depositate in due esemplari autentici, nelle lingue inglese e francese, l'uno presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa e l'altro presso il Direttore generale.
  • c)Le modificazioni di cui all'alinea 1 a) iii) sono depositate in un solo esemplare autentico, nelle lingue inglese e francese, presso il Direttore generale.

Testo vigente dal 7 dicembre 1977

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1977-10-25;879~accordo-art2 · fonte del testo