Art. 14 (Convenzione)
PENALI Ciascuna Parte comunichera' all'altra Parte, su domanda, nella misura consentita dalla propria legge, i precedenti penali di una persona.
Testo vigente dal 10 agosto 1990
PENALI Ciascuna Parte comunichera' all'altra Parte, su domanda, nella misura consentita dalla propria legge, i precedenti penali di una persona.
Testo vigente dal 10 agosto 1990
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:1990-07-30;224~convenzione-art14 · fonte del testo
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