Il pavimento dei veicoli o degli imballaggi deve essere sufficientemente solido da resistere al peso degli animali trasportati. Non deve essere sdrucciolevole, ne' avere interstizi. Deve inoltre essere ricoperto di strame sufficiente ad assorbire gli escrementi, a meno che lo strame possa essere sostituito da un altro mezzo che presenti vantaggi analoghi.

Testo vigente dal 23 maggio 1973

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222~art9 · fonte del testo