Gli animali devono essere trasportati unicamente in veicoli o in imballaggi appositi sui quali sara' apposta, se del caso, l'indicazione che si tratta di animali selvaggi, particolarmente timorosi o pericolosi. Inoltre, detti animali dovranno essere accompagnati da istruzioni redatte in modo chiaro concernenti il vettovagliamento e le cure particolari di cui necessitano.

Testo vigente dal 23 maggio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222~art43 · fonte del testo