1. Dopo l'entrata in vigore della presente Convenzione, il Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa potra' invitare qualsiasi Stato non membro del Consiglio ad aderire alla presente Convenzione. 2. L'adesione si effettuera' mediante il deposito presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa, di uno strumento di adesione che avra' effetto sei mesi dopo la data del deposito stesso.

Testo vigente dal 23 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222~art49 · fonte del testo