1. La presente Convenzione e' aperta alla firma degli Stati membri del Consiglio d'Europa. Essa sara' ratificata o accettata. Gli strumenti di ratifica o di accettazione saranno depositati presso il Segretario generale del Consiglio d'Europa. 2. La Convenzione entrera' in vigore sei mesi dopo la data del deposito del quarto strumento di ratifica o di accettazione. 3. Essa entrera' in vigore nei confronti di ogni Stato firmatario che la ratifichi o l'accetti successivamente, sei mesi dopo il deposito del proprio strumento di ratifica o di accettazione.

Testo vigente dal 23 maggio 1973

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222~art48 · fonte del testo