Gli animali a sangue freddo devono essere trasportati in appositi imballaggi, tenendo conto delle loro necessita' di spazio, di ventilazione, di temperatura, di rifornimento di acqua e di ossigeno del tipo e nella quantita' adatti alla specie considerata. Devono inoltre essere portati a destinazione nel piu' breve tempo possibile.

Testo vigente dal 23 maggio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222~art46 · fonte del testo