Gli animali trasportati devono essere nutriti ad intervalli che non superino le 24 ore ed abbeverati ad intervalli che non superino le 12 ore. Gli animali dovranno essere accompagnati da istruzioni redatte in forma chiara concernenti il loro vettovagliamento. Le cagne in calore devono essere separate dai maschi.

Testo vigente dal 23 maggio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-04-12;222~art41 · fonte del testo