La presente Convenzione prevarra', nei rapporti fra le Parti Contraenti, sulle clausole di tutti i trattati, convenzioni od accordi che prevedono, o prevederanno in futuro la legalizzazione dell'autenticita' della firma di un rappresentante diplomatico o consolare, le funzioni in virtu' delle quali egli ha firmato l'atto e, ove occorra, l'autenticita' del sigillo o del bollo di cui e' munito il documento.

Testo vigente dal 7 maggio 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-01-28;222~art5 · fonte del testo