[1]: Entrata in vigore

[2]1. La presente Convenzione entrera' in vigore il 60° giorno successivo alla data di deposito dell'ottavo strumento di ratifica, accettazione approvazione o adesione. 2. Per ciascuno Stato od Organizzazione di integrazione economica regionale che ratifica accetta, approva o aderisce alla presente Convenzione successivamente al deposito dell'ottavo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, la Convenzione entrera' in vigore dal sessantesimo giorno a decorrere dalla data del deposito, da parte di tale Stato o organizzazione di integrazione economica regionale, del suo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione.

Testo vigente dal 28 gennaio 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2008-12-30;219~convenzione-art15 · fonte del testo