[1]: Risoluzione delle controversie

[2]Ogni controversia concernente l'interpretazione o l'applicazione della Convenzione, non definita dalla trattativa o dagli uffici del Comitato Direttivo, puo', previo accordo tra le parti, essere oggetto di conciliazione tramite la Corte Permanente delle Norme di Conciliazione Opzionale di Arbitrato.

Testo vigente dal 28 gennaio 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2008-12-30;219~convenzione-art13 · fonte del testo