SEMPLIFICATA Se la persona richiesta, dopo essere stata resa edotta dall'autorita' giudiziaria competente del suo diritto ad un procedimento formale ed alla protezione di cui alla presente Convenzione, acconsente irrevocabilmente e per iscritto ad essere consegnata alla Parte richiedente, la Parte richiesta potra' consegnare tale persona senza procedimento formale di estradizione. Anche in tale caso si applica il principio di specialita' di cui all'art. 16.

Testo vigente dal 10 marzo 1992

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-19;219~convenzione-art11 · fonte del testo