Il Segretariato Generale del Consiglio delle Comunita' Europee notifica agli Stati firmatari ed aderenti:

  • a)ogni firma della presente Convenzione;
  • b)il deposito di ogni strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione;
  • c)l'entrata in vigore della presente Convenzione;
  • d)ogni notifica scritta dell'accettazione di emendamenti della presente Convenzione;
  • e)l'entrata in vigore di ogni emendamento;
  • f)ogni denuncia della presente Convenzione o perdita della qualita' di membro del Centro. Non appena la presente Convenzione entrera' in vigore, il Segretario Generale del Consiglio delle Comunita' Europee provvedera' alla sua registrazione presso il Segretariato Generale delle Nazioni Unite, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.

Testo vigente dal 23 maggio 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-04-13;216~art24 · fonte del testo