Le Amministrazioni doganali si forniscono reciprocamente, su richiesta, tutte le informazioni comprovanti che:

  • a)le merci importate nel tenitorio dello Stato di una Parte contraente siano state legalmente esportate dal territorio dello Stato dell'altra Parte contraente;
  • b)le merci esportate dal territorio dello Stato di una Parte contraente siano state legalmente importate nel territorio dell'altra Parte contraente, e l'eventuale regime doganale sotto cui le merci sarebbero state collocate;
  • c)le merci alle quali si conferisce un trattamento favorevole all'atto dell'esportazione dal territorio dello Stato di una Parte contraente siano state regolarmente importate dallo Stato dell'altra Parte contraente; resta inteso che si forniranno altresi' informazioni su tutte le misure di controllo doganale a cui sono state sottoposte le merci;
  • d)il transito delle merci attraverso il territorio dello Stato di una Parte contraente sia avvenuto legalmente.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-11-03;215~accordo-art4 · fonte del testo