[1]Informazioni Particolari

[2]1. Le Autorita' doganali si forniranno reciprocamente, su richiesta, tutte le informazioni comprovanti che:

  • a)le merci importate dal territorio di una Parte siano state legalmente esportate nel territorio dell'altra Parte;
  • b)le merci esportate dal territorio di una Parte siano state legalmente importate nel territorio dell'altra Parte e la loro destinazione doganale, nonche' l'eventuale regime doganale cui le merci sono state vincolate;
  • c)le merci alle quali si conferisce un trattamento speciale all'atto dell'esportazione dal territorio di una Parte siano state legalmente importate nel territorio dell'altra Parte. 2. Le Autorita' doganali delle Parti si forniranno, altresi', su richiesta, informazioni su tutte le misure di controllo doganale cui sono state sottoposte le merci. 3. Le Autorita' doganali delle Parti coopereranno al fine di controllare il traffico di pezzi di antiquariato e beni archeologici, secondo le loro competenze.

Testo vigente dal 18 ottobre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-10-03;188~accordo-art8 · fonte del testo