[1]Uso di veicoli

[2]Gli agenti dello Stato di invio che nel corso di operazioni congiunte utilizzano veicoli nel territorio dello Stato di destinazione sono soggetti alle stesse norme di circolazione stradale che si applicano agli agenti dello Stato di destinazione, anche per quanto concerne le regole di precedenza e eventuali prerogative di potere pubblico.

Testo vigente dal 8 gennaio 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2015-12-01;215~accordo-art5 · fonte del testo