Uso di armi, munizioni e attrezzature l. Gli agenti dello Stato di invio che partecipano a pattugliamenti ed operazioni congiunte nel territorio dello Stato di destinazione, possono indossare l'uniforme nazionale e possono portare le armi, le munizioni e le attrezzature al cui uso sono autorizzati dalla legislazione dello Stato di invio, conformemente alle condizioni concordate con l'Autorita' competente dello Stato di destinazione. 2. L'uso delle armi e' consentito solo in caso di legittima difesa propria o altrui, ed e' soggetto al rispetto del diritto dello Stato di destinazione.

Testo vigente dal 8 gennaio 2016

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urn:nir:stato:legge:2015-12-01;215~accordo-art4 · fonte del testo