[1]Questioni sottoposte alla Corte di giustizia dell'Unione europea

[2]1. Si applicano le procedure stabilite dalla Corte di giustizia dell'Unione europea per le domande di pronuncia pregiudiziale nell'ambito dell'Unione europea.

[3]2. Qualora abbiano deciso di sottoporre alla Corte di giustizia dell'Unione europea una questione circa l'interpretazione del trattato sull'Unione europea o del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ovvero una questione circa la validita' o interpretazione di atti delle istituzioni dell'Unione europea, il tribunale di primo grado o la corte d'appello sospendono il procedimento.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~allegato-i-art38 · fonte del testo