[1]Decisione in contumacia

[2]1. Su richiesta di una parte di una causa, puo' essere pronunciata una decisione in contumacia conformemente al regolamento di procedura qualora l'altra parte, dopo aver ricevuto notifica dell'atto di citazione o di un atto equivalente, si astenga dal depositare conclusioni scritte per difendersi o non compaia in udienza. Tale decisione puo' essere impugnata entro un mese dalla notifica alla parte nei confronti della quale e' stata pronunciata la decisione in contumacia.

[3]2. L'impugnazione non ha effetti sospensivi sulla decisione in contumacia salvo diversa decisione del tribunale.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~allegato-i-art37 · fonte del testo