[1]Bilancio

[2]1. Il bilancio e' adottato dal comitato del bilancio su proposta del praesidium. Esso e' elaborato conformemente ai principi contabili generalmente ammessi definiti nel regolamento finanziario, stabilito conformemente all'articolo 33.

[3]2. Nell'ambito del bilancio il praesidium puo', conformemente al regolamento finanziario, stornare fondi tra le varie linee o voci.

[4]3. Il cancelliere e' responsabile dell'esecuzione del bilancio conformemente al regolamento finanziario.

[5]4. Il cancelliere presenta ogni anno una dichiarazione sui conti dell'esercizio finanziario precedente relativa all'esecuzione del bilancio, che e' approvata dal praesidium.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~allegato-i-art26 · fonte del testo