[1]Sottosezioni della cancelleria e cancelliere aggiunto

[2]1. Il praesidium nomina un cancelliere aggiunto per un periodo di sei anni. Il cancelliere aggiunto puo' essere rinominato.

[3]2. L'articolo 22, paragrafi da 2 a 6, si applica per analogia.

[4]3. Il cancelliere aggiunto e' responsabile dell'organizzazione e delle attivita' delle sottosezioni della cancelleria sotto l'autorita' del cancelliere e del presidente del tribunale di primo grado. Le funzioni del cancelliere aggiunto comprendono in particolare:

  • a)tenuta degli archivi di tutte le cause sottoposte al tribunale di primo grado;
  • b)notifica alla cancelleria di tutte le cause sottoposte al tribunale di primo grado.

[5]4. Il cancelliere aggiunto fornisce anche assistenza amministrativa e di segreteria alle divisioni del tribunale di primo grado.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~allegato-i-art25 · fonte del testo