[1]Personale

[2]1. I funzionari e gli altri agenti del tribunale hanno il compito di assistere il presidente della corte d'appello, il presidente del tribunale di primo grado, i giudici e il cancelliere. Essi dipendono dal cancelliere sotto l'autorita' del presidente della corte d'appello e del presidente del tribunale di primo grado.

[3]2. Il comitato amministrativo definisce lo statuto dei funzionari e degli altri agenti del tribunale.

Testo vigente dal 24 novembre 2016

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;214~allegato-i-art16 · fonte del testo