[1], durata e denuncia della Convenzione

[2]1 - La presente Convenzione e' soggetta a ratifica e gli strumenti di ratifica saranno scambiati prima possibile. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del secondo mese successivo dalla data di scambio degli strumenti di ratifica. 2 - La presente Convenzione restera' in vigore a tempo indeterminato. Ciascuna Parte Contraente potra' denunciarla in qualsiasi momento e tale denuncia avra' effetto il primo giorno del sesto mese successivo alla data in cui la notifica e' stata ricevuta dall'altro Stato. 3 - Ciascuna Parte Contraente potra' proporre all'altra Parte la modifica, il completamento o l'integrazione di uno o piu' articoli della presente Convenzione. La modifica, il completamento o l'integrazione saranno oggetto di un Protocollo che fara' parte integrante della presente Convenzione. In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato la presente Convenzione ed apposto i propri sigilli.

[3]Fatta a Roma il 23 febbraio 2000 In due originali, ciascuno nelle lingue italiana, moldova ed inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza di interpretazione prevale il testo in lingua inglese.

[4]Per il Governo della Per il Governo della Repubblica Italiana Repubblica di Moldova

[5]Parte di provvedimento in formato grafico

Testo vigente dal 17 agosto 2004

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212~art77 · fonte del testo