[1]all'esercizio di altre funzioni consolari

[2]- I funzionari consolari sono altresi' autorizzati a esercitare ogni altra funzione loro attribuita dallo Stato d'invio, a condizione che:

  • a)essa non sia in conflitto con la legislazione dello Stato di residenza;
  • b)le Autorita' dello Stato di residenza ne siano informati e non si oppongano a tale esercizio.

Testo vigente dal 17 agosto 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212~art59 · fonte del testo