[1]delle funzioni consolari

[2]I funzionari consolari:

[3]1 - Proteggono, nello Stato di residenza, i diritti e gli interessi dello Stato d'invio, nonche' i diritti e gli interessi dei propri cittadini comprese le persone giuridiche; favoriscono nelle diverse forme lo sviluppo delle relazioni tra le Parti Contraenti nei settori commerciale, economico, turistico, sociale, scientifico, culturale e tecnologico, nonche' quelle in materia marittima e dell'aviazione civile. 2 - Assistono i cittadini dello Stato d'invio nei loro contatti con le Autorita' dello Stato di residenza; si informano con tutti i mezzi leciti nel rispetto della legislazione dello Stato di residenza su qualsiasi fatto che abbia recato pregiudizio agli interessi dei cittadini dello Stato di invio o che riguardi incidenti occorsi a detti cittadini. 3 - Adottano, fatta riserva delle prassi e delle procedure vigenti nello Stato di residenza, le misure necessarie per assicurare la rappresentanza legale nei cittadini dello Stato di invio di fronte ai tribunali o alle altre Autorita' dello Stato di residenza, nonche' adottano misure provvisorie per la salvaguardia dei diritti e degli interessi di detti cittadini quando questi, essendo assenti o per altre ragioni, non possono tutelare in tempo utile i propri diritti ed interessi. 4 - Si informano con ogni mezzo lecito sulle condizioni e sull'evoluzione della vita commerciale, economica, turistica, sociale, scientifica, tecnologica e culturale dello Stato di residenza; presentano allo Stato di invio relazioni riguardanti detti argomenti e forniscono ogni informazione utile alle persone interessate.

Testo vigente dal 17 agosto 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212~art36 · fonte del testo