[1]alle navi

[2]1 - Quando una nave dello Stato d'invio si trova in porto dello Stato di residenza, il Comandante ed i membri dell'equipaggio hanno diritto di comunicare con il Capo dell'Ufficio Consolare nella cui circoscrizione e' situato il porto; questi ha diritto di svolgere in piena liberta' le funzioni previste dall'art. 36 senza alcuna ingerenza da parte delle Autorita' dello Stato di residenza. Per l'esercizio delle sue funzioni, il Capo dell'Ufficio consolare, accompagnato, se lo desidera, da uno o piu' membri del personale consolare, puo' recarsi a bordo della nave dopo che questa e' stata ammessa alla libera pratica. 2 - Fatta riserva delle disposizioni di qualsiasi accordo marittimo stipulato tra la Repubblica Italia e la Repubblica di Moldova. il comandate e i membri dell'equipaggio possono recarsi nell'Ufficio consolare nella cui circoscrizione si trova la nave, ed a tal fine verra' concesso loro, se del caso, un salvacondotto da parte delle Autorita' dello Stato di residenza. Se tali Autorita' vi si oppongono per il motivo che gli interessati si troverebbero nell'impossibilita' materiale di raggiungere la nave prima della sua partenza, dette Autorita' devono informare immediatamente l'Ufficio consolare competente. 3 - Il Capo dell'ufficio consolare puo' domandare l'assistenza delle Autorita' dello Stato di residenza per ogni questione relativa all'esercizio delle funzioni previste dal presente articolo: dette Autorita' forniscono tale assistenza a meno che esse non abbiano valide ragioni di rifiutaria motivatamente in ciascun caso specifico.

Testo vigente dal 17 agosto 2004

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urn:nir:stato:legge:2004-07-27;212~art52 · fonte del testo