[1]Articolo XVIII Spese

[2]1. Le spese derivanti dall'estradizione nel territorio della Parte richiesta sono a carico di detta Parte, ad eccezione delle spese di trasporto internazionale della persona da estradare, che sono a carico della Parte richiedente. 2. Le spese relative al transito sono a carico della Parte che lo ha richiesto.

Testo vigente dal 22 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;211~trattato-artxviii · fonte del testo