[1]Articolo XVII Concorso di domande di estradizione

[2]Se una Parte e altri Stati chiedono l'estradizione della stessa persona, la Parte richiesta decidera' tenendo conto delle circostanze del caso e, in particolare, della nazionalita', della gravita' e del luogo del fatto o dei fatti e della residenza della persona richiesta, della possibilita' di riestradizione, della data di ricezione della domanda.

Testo vigente dal 22 novembre 2016

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urn:nir:stato:legge:2016-11-03;211~trattato-artxvii · fonte del testo