[1]ARTICOLO XII Applicazione di altre disposizioni

[2]1 Se una questione e' regolamentata sia dal presente Accordo, sia da un altro accordo internazionale al quale entrambe le Parti Contraenti aderiscono, o da disposizioni del diritto internazionale generale le Parti Contraenti ed i loro investitori beneficiano dell'applicazione delle disposizioni piu' favorevoli, 2 Se il trattamento concesso da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente conformemente alle sue leggi regolamenti o altre disposizioni o secondo un contratto specifico o un'autorizzazione per l'investimento, o altri accordi, e' piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo sara' applicato il trattamento piu' favorevole, 3 Successivamente alla data in cui l'investimento e' stato effettuato, ogni modifica significativa della legislazione della Parte Contraente, che regolamenta l'investimento direttamente o indirettamente, non sara' applicata in modo retroattivo e gli investimenti effettuati nel quadro del presente Accordo saranno di conseguenza tutelati, 4 Le disposizioni del presente Accordo non limitano l'applicazione delle disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione fiscale e l'elusione, 5 Le autorita' competenti di ciascuna Parte Contraente s'impegnano a fornire, su richiesta dell'altra Parte Contraente, ogni informazione utile a tal fine.

Testo vigente dal 14 agosto 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2004-07-28;211~accordo-artxii · fonte del testo