[1]ARTICOLO XII Applicazione di altre disposizioni

[2]1. Qualora una questione sia disciplinata tanto dal presente Accorcio quanto da un altro Accordo Internazionale a cui abbiano aderito le due Parti Contraenti, ovvero da norme di diritto internazionale generale, alle Parti Contraenti stesse ed ai loro investitori verranno applicate le disposizioni piu' favorevoli.

[3]2. Ogni qualvolta il trattamento concesso da una Parte Contraente agli investitori dell'altra Parte Contraente secondo le sue leggi ed i suoi regolamenti o altre disposizioni, o secondo un contratto specifico o un'autorizzazione d'investimento o altri accordi, e' piu' favorevole di quello previsto dal presente Accordo, si applichera' il trattamento piu' favorevole.

[4]3. Successivamente alla data in cui l'investimento e' stato effettuato, ogni modifica sostanziale nella legislazione della Parte Contraente, che regolamenta direttamente o indirettamente l'investimento, non sara' applicata retroattivamente e gli investimenti effettuati in conformita' al presente Accordo saranno di conseguenza protetti.

[5]4. Le norme del presente Accordo non limitano tuttavia l'applicazione delle disposizioni nazionali volte a prevenire l'evasione fiscale e l'elusione. A questo scopo, le autorita' competenti di ciascuna Parte Contraente s'impegnano a fornire ogni informazione utile su richiesta dell'altra Parte Contraente.

Testo vigente dal 9 agosto 2007

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2007-07-24;122~accordo-artxii · fonte del testo