[1]1. La Commissione Mista provvedera' a stabilire le regole e le modalita' di funzionamento della propria attivita'.

[2]2. L'attivita' della Commissione Mista si svolge mediante sessioni, incontri o quant'altro ritenuto utile per il suo espletamento.

[3]3. Le decisioni della Commissione Mista vengono prese all'unanimita'.

[4]Le questioni che la Commissione Mista non possa eventualmente risolvere verranno sottoposte all'attenzione dei rispettivi Governi.

[5]4. La Commissione Mista conduce le trattative e redige i documenti in lingua italiana ed in lingua slovena.

[6]5. La Commissione Mista redige un verbale di ogni sua sessione od incontro.

[7]6. Ciascuna Delegazione della Commissione Mista dispone dei timbri previsti dai rispettivi ordinamenti.

Testo vigente dal 13 dicembre 2010

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Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:legge:2010-11-19;210~allegato-art13 · fonte del testo