COMMISSIONE MISTA Art. 24 1. Allo scopo di migliorare il traffico ferroviario attraverso la frontiera e di risolvere i problemi che possano presentarsi nel corso dell'attuazione della presente Convenzione le Parti contraenti possono costituire una Commissione mista. 2. La Commissione mista e' convocata alternativamente sul territorio dell'uno o dell'altro Stato contraente. 3. Le disposizioni dettagliate sull'attivita' di tale Commissione saranno stabilite nel Regolamento della Commissione stessa. 4. Al fine di rendere ottimali il funzionamento e le decisioni, le reti ferroviarie dei due Paesi possono formare Commissioni miste particolari.

Testo vigente dal 5 luglio 1997

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1997-06-16;200~convenzione-art24 · fonte del testo