persona contro cui e' intentata un'azione legale per uno qualsiasi dei reati definiti nella presente Convenzione beneficia, a tutti gli stadi della procedura, della garanzia di un trattamento equo e di tutti i diritti e garanzie previsti dal diritto dello Stato interessato. Si dovra' tener conto delle norme applicabili del diritto internazionale.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1995-05-12;210~convenzione-art11 · fonte del testo