[1]e protezione degli investimenti

[2]1. Ciascuna Parte Contraente incoraggia e crea condizioni favorevoli affinche' i cittadini o le societa' dell'altra Parte Contraente investano capitali nel proprio territorio, e, fatto salvo il proprio diritto ad esercitare i poteri conferiti dalla propria legislazione, autorizza l'ingresso di detti capitali. 2. Ogni Parte Contraente crea e mantiene nel rispettivo territorio un sistema giuridico atto ad assicurare che gli investimenti di cittadini o societa' dell'altra Parte Contraente ottengano in ogni momento un trattamento equo e giusto e godano della stessa piena protezione e sicurezza accordate ai residenti del proprio territorio. Nessuna delle Parti Contraenti deve ostacolare in alcun modo tramite provvedimenti irragionevoli o discriminatori la gestione, il mantenimento, l'impiego, la trasformazione, il godimento o la liquidazione di investimenti ed attivita' connesse al loro operare nel proprio territorio di cittadini o societa' dell'altra Parte Contraente. Ogni Parte Contraente assolvera' ogni obbligo da essa assunto nei confronti degli investimenti di cittadini o societa' dell'altra Parte Contraente. 3. Fatti salvi le leggi ed i regolamenti in materia di ingresso e di soggiorno di cittadini stranieri, gli investitori di una Parte Contraente o i loro dipendenti, nonche' i membri delle loro famiglie, saranno autorizzati ad entrare, lavorare, soggiornare o lasciare il territorio dell'altra Parte Contraente per svolgere le attivita' connesse agli investimenti effettuati nel territorio di quest'ultima Parte Contraente.

Testo vigente dal 13 febbraio 2003

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2003-01-15;21~accordo-art2 · fonte del testo