• 1)- Ciascuna Parte Contraente incoraggera' i cittadini dell'altra Parte Contraente ad investire capitali sul suo territorio, fara' quanto possibile per creare condizioni favorevoli per i predetti investimenti, e, fatto salvo il suo diritto ad esercitare i poteri che le sono conferiti dalla propria legislazione, autorizzera' l'entrata dei predetti capitali.
  • 2)- Gli investimenti effettuati alle condizioni fissate dalla legislazione nazionale di ciascuna Parte Contraente beneficieranno di un trattamento equo e ragionevole.

Testo vigente dal 28 gennaio 1989

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urn:nir:stato:legge:1989-01-02;16~accordo-art2 · fonte del testo