[1]Accompagnamento in occasione di eventi sportivi transfrontalieri

[2]In occasione di eventi sportivi transfrontalieri e' consentito - previa autorizzazione da parte delle autorita' competenti in materia di Polizia stradale - l'accompagnamento dei partecipanti ad opera di agenti di' una Parte attraverso il territorio dell'altra Parte. Agli agenti accompagnatori non e' consentito eseguire autonomamente misure di Polizia.

Testo vigente dal 21 novembre 2016

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2016-11-03;209~accordo-art21 · fonte del testo