[1]d'applicazione

[2]1. Il presente Accordo si applica esclusivamente agli investimenti di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e a tutti gli investimenti effettuati da cittadini e societa' di una delle Parti Contraenti specificamente approvati dall'autorita' competente designata dall'altra Parte Contraente e alle condizioni, se del caso, che detta Parte riterra' piu' opportune. 2. Le disposizioni del precedente paragrafo si applicano a tutti gli investimenti effettuati da cittadini e societa' di ciascuna Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, indipendentemente dal fatto che siano stati effettuati prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo.

Testo vigente dal 13 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2010-11-19;209~accordo-art2 · fonte del testo