somme stanziate per programmi e progetti di cui all'Articolo 1, lettera b), non utilizzate nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzate negli anni successivi, comunque non oltre il 31 dicembre 2002, purche' riferibili a programmi e progetti concordati tra le Parti entro il 31 dicembre 2000.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-05-12;209~protocollo-art4 · fonte del testo