somme stanziate per programmi e progetti di cui all'articolo 1, comma b), non utilizzate nell'anno di riferimento, potranno essere utilizzate negli anni successivi, ma comunque non oltre il 31 dicembre 1996, purche' riferibili a programmi e progetti concordati tra le Parti entro il 31 dicembre 1994.

Testo vigente dal 17 febbraio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-05;101~protocollo-art4 · fonte del testo