fondi di cui all'Articolo 1, lettera a) verranno messi a disposizione della Parte maltese per un ammontare di 20 miliardi di lire italiane per ognuno degli anni dal 1995 al 1997 e per un ammontare di 23 miliardi di lire italiane per ognuno degli anni 1998 e 1999 e di 24 miliardi di lire italiane per l'anno 2000. I fondi verranno corrisposti entro il 30 aprile di ciascuno degli anni di riferimento del presente Protocollo. Il Governo maltese si impegna a trasmettere, annualmente, al Governo italiano una relazione circa l'effettivo utilizzo delle somme erogate, specificando i beni e i prodotti primari di origine italiana acquistati in Italia, di cui alla lista concordata, ed il loro valore.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-05-12;209~protocollo-art2 · fonte del testo