fondi di cui al comma a) del precedente articolo 1 verranno messi a disposizione della Parte maltese per un ammontare di 40 miliardi di lire italiane per il 1991 e di 30 miliardi di lire italiane annui dal 1992 al 1994, da corrispondersi in due rate semestrali all'inizio di ciascun semestre. Il Governo maltese si impegna a trasmettere, annualmente, al Governo italiano una relazione circa l'effettivo utilizzo delle somme erogate, specificando i beni e prodotti primari di origine italiana acquistati in Italia, di cui alla lista concordata, ed il loro valore.

Testo vigente dal 17 febbraio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-02-05;101~protocollo-art2 · fonte del testo