[1]Il presente Accordo restera' in vigore a tempo indeterminato e potra' essere denunciato da ciascuno dei due Governi mediante preavviso scritto di sei mesi; in tal caso esso cessera' di avere effetto dal 1 gennaio dell'anno successivo alla scadenza dei sei mesi.

[2]FATTO in Amman il 9 febbraio dell'anno 1970 in duplice esemplare nelle lingue italiana, araba, e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede; in caso di divergenza tra i testi italiano e arabo prevarra' il testo inglese. p. Il Governo della Repubblica italiana L'Ambasciatore d'Italia: ALESSANDRO MURARI DALLA CORTE BRA' p. Il Governo del Regno Hascemita di Giordania Il Ministro dei Trasporti: SUBHI AMIN AMR

[3]Visto, il Ministro per gli affari esteri MEDICI

Testo vigente dal 21 maggio 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-04-12;209~art4 · fonte del testo