1. Il Governo italiano si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea fra l'Italia, la Giordania e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese giordane esercenti tali attivita', dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Italia. 2. Il Governo giordano si impegna ad esentare i redditi provenienti dall'esercizio della navigazione marittima ed aerea fra la Giordania, l'Italia e gli altri Paesi, effettuato sotto bandiera nazionale da imprese italiane esercenti tali attivita', dalle imposte sui redditi e da ogni altra imposizione avente per base i redditi imponibili in Giordania. 3. L'esenzione fiscale stabilita nei precedenti paragrafi 1 e 2 si applica anche in favore delle imprese italiane e delle imprese giordane di navigazione marittima ed aerea che partecipano ad un fondo comune "pool", ad un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio, limitatamente al reddito di dette imprese.

Testo vigente dal 21 maggio 1973

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1973-04-12;209~art2 · fonte del testo