[1]sulla legislazione e le procedure doganali

[2]1. Su richiesta, l'Amministrazione doganale adita fornisce tutte le informazioni sulla legislazione e le procedure doganali applicabili nello Stato di quella Parte Contraente e che siano pertinenti alle indagini relative ad un'infrazione doganale. 2. Ciascuna Amministrazione doganale comunica, su richiesta o di propria iniziativa, tutte le informazioni di cui dispone in relazione a:

  • a)nuove tecniche di applicazione della legislazione doganale delle quali sia stata provata l'efficacia;
  • b)nuove tendenze, strumenti o metodi impiegati per commettere infrazioni doganali.

Testo vigente dal 13 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:2010-11-19;208~accordo-art4 · fonte del testo