' dei trasferimenti I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6, e 7 saranno effettauti senza indugio ed entro sei mesi dopo che gli obblighi fiscali sono stati adempiuti. Tali trasferimenti saranno effettuati in valute convertibili al tasso di cambio applicato sul mercato ufficiale alla data del trasferimento.

Testo vigente dal 26 marzo 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-03-08;206~accordo-art8 · fonte del testo