' dei trasferimenti 1. I trasferimenti menzionati agli Articoli 4, 5, 6 e 7 verranno effettuati senza indebito ritardo successivamente all'adempimento degli obblighi fiscali e comunque entro sei mesi. Tali trasferimenti saranno effettuati nella valuta convertibile che concordino le Parti interessate, secondo il tasso di cambio applicabile alle quotazioni del mercato di New York due giorni utili precedenti la richiesta di trasferimento. 2. Gli obblighi fiscali di cui al comma precedente, si intendono assolti quando sia stato adempiuto da parte dell'investitore il procedimento previsto dalla legge della Parte Contraente sul cui territorio e' stato effettuato l'investimento.

Testo vigente dal 1 giugno 1995

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-05-12;214~accordo-art8 · fonte del testo