e scadenza

  • 1)Il presente Accordo rimarra' in vigore per un periodo di 20 anni e sara' rinnovato per un periodo o dei periodi equivalenti, a meno che uno dei due Stati Contraenti non lo denunci per iscritto un anno prima della sua scadenza.
  • 2)Per quanto concerne gli investimenti effettuati prima della data di scadenza del presente Accordo, le disposizioni degli articoli da 1 a 12 rimarranno in vigore per un periodo supplementare di 15 anni, a decorrere dalla data di scadenza del presente Accordo. In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Roma, il 18 maggio 1990 in lingua francese Per il Governo della Repubblica Italiana Per il Governo della Repubblica Socialista del Vietnam

Testo vigente dal 26 marzo 1994

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1994-03-08;206~accordo-art14 · fonte del testo